Il Consiglio di Stato sospende il parere
Nemmeno il 2010 sarà con tutta probabilità ricordato come l’anno della riforma della scuola secondaria superiore. Il Consiglio di Stato, sotto la presidenza di Alessandro Pajno, ha sospeso, con tre distinti documenti, il parere sugli schemi dei Regolamenti dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali.
I tempi per concludere l’iter procedurale prima delle iscrizioni del 28 febbraio si sono fatti ora strettissimi, tenuto peraltro conto che mancano ancora i pareri delle Commissioni parlamentari che avrebbero dovuto essere trasmessi entro la fine di novembre.
In tutti e tre i documenti (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali) il Consiglio di Stato termina le proprie osservazioni con questa frase:
Quali sono i motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato ad assumere questa posizione?
La ragione principale in tutti e tre i documenti riguarda lo scavalcamento della delega prevista dall’art. 64 della legge n. 133/2008.
Vediamo in particolare cosa si dice del Regolamento dei Licei che è stato quello oggetto delle maggiori critiche.
Queste le principali osservazioni su cui sono richiesti chiarimenti:
Su tale questione, dunque, si impone un chiarimento da parte del Ministero dell’istruzione, che dovrà indicare su quale base, letterale, teleologica e sistematica, abbia proceduto all’estensione dell’oggetto di delega e se le finalità di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali giustifichino l’ampia revisione ordinamentale operata, specie in assenza di puntuali criteri sul riordino dei licei definiti dal piano programmatico.”
E inoltre:
E ancora:
L’articolo 10, comma 7 stabilisce che le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, di cui all’art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si sviluppano nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all’insegnamento di “Diritto ed economia” o, in sua mancanza, all’insegnamento di “Storia”. E’ opportuno che il Ministero dell’istruzione chiarisca se tale previsione sia stata effettivamente coordinata con le fonti primarie, tenuto conto che il predetto art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, è anteriore alla norma di delega. L’art. 12, comma 1 stabilisce che, al fine di un costante monitoraggio e valutazione dei percorsi liceali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l’istruzione liceale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, rappresentanti delle scuole, delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell’arte e della ricerca. Il Comitato si avvale dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. E’ opportuno che il Ministero dell’istruzione chiarisca sia la compatibilità di tale previsione con l’oggetto della delega, sia la sua rispondenza alle esigenze di semplificazione enunciate in detta delega.
Infine:
1) Parere del Consiglio di Stato del 9/12/2009 sullo Schema di Regolamento dei Licei
2) Parere del Consiglio di Stato del 9/12/2009 sullo Schema di Regolamento degli Istituti Tecnici
3) Parere del Consiglio di Stato del 9/12/2009 sullo Schema di Regolamento degli Istituti professionali
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